A Roma rimandata l’accensione dei termosifoni al 15 novembre

Ordinanza del sindaco Gualtieri: massimo 11 ore in casa, 10 negli uffici comunali

Se fino a una settimana fa in Italia si poteva godere di un insolito clima mite per la stagione, da qualche ora l’inverno è arrivato prepotentemente a reclamare il suo ruolo. Temperature in picchiata, dunque, su tutta la penisola e una sola domanda per i più freddolosi: “Quando si accendono i termosifoni?”. A Roma, il sindaco Gualtieri, ha firmato l’ordinanza che rimanda l’accensione dei caloriferi di due settimane, al prossimo 15 novembre.

COSA PREVEDE IL PIANO RISCALDAMENTI: PERIODO E ORE DI UTILIZZO – Come riportato dal sito di Roma Capitale, “in continuità con il Piano Nazionale, la stagione del riscaldamento 2023-2024 prevede un periodo di funzionamento tra il 15 novembre 2023 e il 7 aprile 2024. Inoltre gli impianti si potranno accendere “per un massimo di 11 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascuno giorno; per gli Uffici dell’Amministrazione Capitolina per un massimo di 10 ore giornaliere”.

QUALE TEMPERATURA IMPOSTARE? – Secondo l’ordinanza firmata da Gualtieri occorrerà ridurre la temperatura di un 1°C: “17° C +2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19° C +2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Periodo di accensione e tetto massimo di ore non valgono per strutture sanitarie, case di riposo, scuole materne e nidi, piscine e saune, sedi diplomatiche non ubicate in edifici condominiali. Sono inoltre esonerati dal rispetto dei riferimenti di giornate di utilizzo gli impianti a pompe di calore, anche integrati con fonti rinnovabili”.

LA DIVISIONE IN FASCE CLIMATICHE DELL’ITALIA – I periodi e le ore in cui è possibile accendere i termosifoni variano dalla posizione in cui ci si trova. A tal proposito, il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 ha diviso l’Italia in sei zone climatiche in base alla temperatura media giornaliera. Zona A: comuni con gradi-giorno inferiori a 600; Zona B: comuni con gradi-giorno tra 600 e 900; Zona C: comuni con gradi-giorno tra 901 e 1400; Zona D: comuni con gradi-giorno tra 1401 e 2100; Zona E: comuni con gradi-giorno tra 2101 e 3000; Zona F: comuni con gradi-giorno superiori a 3000. Secondo il decreto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo; Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; Zona F: nessuna limitazione.

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