confermato la decisione di annullamento parziale della delibera dell'Assemblea capitolina
Tavolini e dehors a Roma Via Mario de' Fiori, incrocio via della Croce (Ristorante Spaghetto's) photo credit: Antonio David Sinopoli
Con una nuova sentenza il Tar del Lazio ha confermato la decisione di annullamento parziale della delibera dell’Assemblea capitolina con cui Roma Capitale nel marzo scorso ha approvato la nuova disciplina regolamentare per le occupazioni di suolo pubblico a servizio delle attività di somministrazione (per l’allestimento dei cosiddetti dehors). Accolto un secondo ricorso proposto da due esercenti concessionari di suolo pubblico, è stato invece dichiarato inammissibile la parte dello stesso ricorso proposto dall’Associazione Rosetta. La questione contestata si fonda sulla decisione di Roma Capitale, in vista della scadenza delle cosiddette OSP-Covid, di dare un nuovo approccio alla regolamentazione delle occupazioni di suolo pubblico per riequilibrare gli interessi pubblici con quelli di tutela della collettività. Contro le nuove disposizioni, sono state formulate molteplici obiezioni, solo in parte accolte dai giudici amministrativi. Preliminarmente, il Tar ha accolto l’eccezione d’inammissibilità della parte di ricorso proposto dall’Associazione Rosetta “per carenza di legittimazione attiva”. Quanto al merito delle questioni sollevate i giudici hanno ritenuto ammissibile e fondata la censura contro la totale eliminazione delle pedane previste per il sito Unesco, ovvero il Centro storico capitolino. Secondo il Collegio “per quanto le esigenze di tutela del peculiarissimo sito Unesco siano condivisibili, resta il fatto che il divieto assoluto dell’utilizzo di pedane, in determinati casi in cui le stesse si rivelassero assolutamente necessarie a fini di sicurezza (tipico, il caso, della pavimentazione sconnessa), potrebbe tradursi in una irragionevole limitazione al godimento di un’occupazione, foriera, anche, di disparità di trattamento fra operatori; sarebbe dunque stata preferibile una valutazione per casistica, anche al fine, se del caso, di individuare soluzioni alternative, in ipotesi meno ‘impattanti’ sotto il profilo della tutela del patrimonio storico e culturale, ma comunque idonee a consentire ad ogni commerciante una installazione in sicurezza”. Ammissibili e accolte anche le censure formulate per contestare le previsioni regolamentari relative ai ‘tempi’ di adeguamento delle concessioni ai parametri stabiliti.