Caso Cucchi, la Cassazione: «Falsi per coprire le responsabilità dei carabinieri»

Depositate le motivazioni della sentenza sul filone dei depistaggi legati alla morte di Stefano Cucchi. Per i giudici le false annotazioni di servizio servirono a occultare possibili responsabilità dell'Arma. Assolto il colonnello Lorenzo Sabatino: contro di lui solo «ricostruzioni congetturali».

Le false annotazioni di servizio furono realizzate per «coprire le eventuali, possibili responsabilità dei Carabinieri» nella vicenda che portò alla morte di Stefano Cucchi. Lo scrive la Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza sul filone dei depistaggi successivi al decesso del geometra romano, avvenuto nell’ottobre 2009, sette giorni dopo l’arresto.

Nelle novanta pagine depositate oggi, i giudici della Quinta sezione penale confermano la ricostruzione delle sentenze di merito, evidenziando una «chiara volontà» di impedire che le condizioni fisiche di Cucchi potessero essere ricondotte a quanto accaduto tra l’arresto e il trasferimento nella camera di sicurezza.

Secondo la Cassazione, le annotazioni furono redatte con modalità sostanzialmente identiche proprio per rendere meno riconoscibili le modifiche apportate e occultare i passaggi ritenuti compromettenti. Un comportamento che, secondo i giudici, era finalizzato a evitare che emergessero eventuali responsabilità degli appartenenti all’Arma in servizio presso il Gruppo Roma.

La Suprema Corte ha confermato le decisioni d’appello nei confronti degli altri imputati, per i quali erano state dichiarate prescrizioni o condanne, tra cui l’ex generale Alessandro Casarsa.

Diversa la posizione del colonnello Lorenzo Sabatino, assolto dalla Cassazione. Nelle motivazioni si sottolinea come manchi «qualunque elemento fattuale» in grado di dimostrare il dolo richiesto per il reato contestato. Per i giudici, l’ipotesi che Sabatino fosse consapevole del coinvolgimento del collega Francesco Cavallo nella redazione delle false annotazioni si basa soltanto su «ricostruzioni congetturali» e su elementi ritenuti non dimostrati, come i precedenti rapporti professionali tra i due ufficiali e la vicinanza dei rispettivi uffici.

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