Cassazione: cartellone la travolge, “Comune Roma paghi danni”

Ente tenuto a vigilare, vento forte non è evento imprevedibile

Cassazione,
Cassazione

Gli enti locali, in quanto proprietari delle strade, sono “obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e buona manutenzione” anche di cartelloni pubblicitari e insegne autorizzate. Lo precisa la Cassazione, in una causa tra il Comune di Roma e una donna travolta mentre era in motorino da un cartellone pubblicitario. I manifesti si erano stratificati gli uni sugli altri e il cartellone, scaraventato da una folata di vento, l’aveva preso in pieno.

La Suprema Corte ha annullato così una decisione della Corte d’appello di Roma che, nel 2016, aveva affermato la responsabilità solo della società che ha avuto in gestione dal Comune il servizio di pubblicità sui cartelloni stradali, scagionando l’ente in quanto il fatto doveva essere ricondotto alla gestione negligente della società concessionaria. Secondo la Corte d’appello, infatti, l’affidamento a una società esterna assolveva il Comune dal dovere di rimozione delle situazioni di pericolo. La Cassazione, di diverso avviso, ha applicato il principio (nella sentenza n.16295 della terza sezione penale) secondo il quale la pubblica amministrazione è responsabile per i danni salvo che si dimostri che l’evento “sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi” e “non eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione”. In questo caso, la sentenza di primo grado, che sul punto non è stata appellata dal Comune, ha riscontrato che il vento che sollevato i cartelloni non fosse un evento imprevedibile ed eccezionale e ha escluso una comportamento anomalo da parte della donna rimasta ferita. Sulla base di quanto accertato e del principio affermato dalla Cassazione, dovrà ora tenersi un nuovo appello.

© StudioColosseo s.r.l. - studiocolosseo@pec.it
Il Sito è iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma n.10/2014 del 13/02/2014