Cassazione: ‘parentopoli’ Ama, licenziati i raccomandati

Vicenda durante giunta Alemanno con ex ad Panzironi

La sede di Ama

Perdono definitivamente il posto di lavoro i raccomandati della ‘parentopoli’ Ama. Sono stati infatti confermati dalla Cassazione i licenziamenti disciplinari di quattro ex dipendenti dell’Ama – la municipalizzata capitolina per la raccolta dei rifiuti – assunti nel 2008 per raccomandazione all’epoca dell’ex ad Franco Panzironi, condannato per questo a due anni per abuso di ufficio, durante la giunta del sindaco di Roma Gianni Alemanno quando con una “procedura selettiva” affidata al ‘Consorzio Elis’ vennero assunte circa 500 persone, molte con un “punteggio inferiore alla soglia di idoneità”, ricordano gli ‘ermellini’. Ad avviso della Suprema Corte, i concorsi – come quello svolto dall’Ama connotato da “gravi irregolarità nella procedura relativa alla assunzione” – hanno come conseguenza la “nullità dei contratti sottoscritti” e questo “indipendentemente dalla circostanza” che i lavoratori assunti “in violazioni delle norme di legge” abbiano o meno avuto “consapevolezza” delle “irregolarità”, o ne siano stati compartecipi. Senza successo i primi quattro licenziati rivoltisi alla Suprema Corte hanno sostenuto che “l’illegittimità della procedura concorsuale e della graduatoria avrebbe dovuto essere addebitata a coloro che avevano organizzato e gestito tale procedura e non a loro, a meno di ritenere provata da parte loro la conoscenza della avvenuta alterazione dei criteri selettivi e dei punteggi”. La tesi non ha fatto breccia tra i supremi giudici che hanno mantenuto la ‘linea dura’ contro le assunzioni pilotate dovute a legami familiari con il management Ama e ‘sponsorizzazioni’ politiche nel centrodestra.

Secondo la Cassazione, “l’estraneità dei lavoratori agli illeciti ed alle irregolarità che connotarono la procedura culminata nell’assunzione, ove pure accertata e provata non avrebbe potuto fondare alcuna domanda volta alla continuazione del rapporto di lavoro geneticamente nullo per insussistenza dei presupposti previsti dal bando per la costituzione del rapporto di lavoro”. Con questi primi verdetti – sentenze 20415 e 20416 della Sezione lavoro – è stato confermato quanto deciso dal Tribunale di Roma, e poi dalla Corte di Appello della capitale nel 2017, in base alla legge 133 del 2008 che “ha esteso alle società che gestiscono servizi pubblici, ed il cui capitale sia interamente posseduto da soggetti pubblici, l’applicazione delle regole di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi cui sono soggette le Pubbliche Amministrazioni”

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