Sì alla conservazione delle ceneri da parte dei propri cari, ma nel rispetto di una serie di autorizzazioni, limiti, norme anche comunali. Dopo l’apertura del Vaticano alla conservazione di “una minima parte delle ceneri” di un congiunto “in un luogo significativo per la storia del defunto”, in molti si chiedono quali siano le regole da seguire in questi casi.
Pur con alcuni paletti, la svolta è arrivata con una nota della Congregazione per la Dottrina della Fede in risposta a due quesiti dell’arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi, in merito ai fedeli defunti sottoposti a cremazione. Una possibilità che nel 2016 non era contemplata.
Il primo paletto indica che sia l’autorità ecclesiastica ad autorizzare la conservazione delle ceneri e valutare la richiesta dei familiari; il secondo: solo una «minima parte» può essere tenuta in un luogo significativo per la storia della persona morta. «È possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente – si legge nella nota a firma del Prefetto dell’ex Sant’Uffizio, il cardinale Fernandez – per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale». Il tutto sempre che sia «escluso ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista».
La nota arriva in seguito ai quesiti posti dal cardinale Zuppi che ricorda di aver «costituito nella sua diocesi una Commissione, allo scopo di dare una risposta cristiana a vari problemi che derivano dal moltiplicarsi della scelta di cremare i defunti e disperdere le loro ceneri in natura». «Lo scopo – scrive Zuppi – è anche quello di non far prevalere i motivi economici, suggeriti dal minor costo della dispersione, e dare indicazione per la destinazione delle ceneri, una volta scaduti i termini per la loro conservazione». Ed ecco i due quesiti: «Tenuto conto del divieto canonico di disperdere le ceneri di un defunto, analogamente a quanto accade negli ossari, ove si depositano e conservano cumulativamente i resti mineralizzati dei defunti, è possibile predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l’accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale?». Ed ancora: «Si può concedere ad una famiglia di conservare una parte delle ceneri di un familiare in un luogo significativo per la storia del defunto?». L’ex Sant’Uffizio risponde ad entrambi i quesiti in maniera affermativa.