“Un’aggressione grave e violenta” contro persone pacifiche, non organizzate e non riunite a manifestare, motivata dall’appartenenza delle vittime a un’ampia area culturale, sociale e ideale “contraria al regime fascista”: in quel momento risultava adeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, motivata dal pericolo di recidiva e avvalorata dalla personalita’ dell’indagato. Lo scrive Cassazione nella motivazioni della sentenza con cui lo scorso 8 gennaio ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso contro le misure cautelari di un ventiquattrenne indagato, assieme ad altri, per violenza privata e lesioni gravi per l’aggressione del giugno scorso a Roma a due ragazzi che indossavano la maglietta del ‘Cinema America’, considerato un simbolo antifascista. Il riesame aveva confermato l’ordinanza rilevando il pericolo di recidiva, avvalorato dalla personalita’ dell’indagato, che ha un precedente estinto con la messa alla prova e un altro procedimento in corso. La difesa del giovane ha contestato la gravita’ delle condotte e lo stabile inserimento in movimenti di ‘destra radicale’.
Per la Cassazione, che cita ampi stralci dell’ordinanza, il riesame tiene conto “delle modalita’ della condotta: un’aggressione grave e violenta, commessa di notte, ‘in branco’, motivata dalla ‘ritenuta apparenza delle vittime ad un’area ideologica opposta’ a quella nella quale si riconoscevano gli aggressori”, e cio’ solo perche’ il ventenne che a denunciato la frattura del naso “indossava una maglietta con il logo de Cinema America”. La Corte rileva che la mancata prova, come contestato dalla difesa, di “un ruolo in una determinata organizzazione di rilevanza nazionale non esclude che un soggetto per ragioni di ‘comune sentire’ possa porsi di fatto al servizio di movimenti violenti e antidemocratici, di cui condivide idee, scopi e metodi”. Quanto alla personalita’ dell’indagato, la Cassazione ricorda che, pur in assenza di precedenti penali in senso stretto, “il giudice puo’ trarre elementi di valutazione anche dai reati estinti in quanto condotte materialmente tenute”.