Coronavirus, multe fino a 3mila euro per spostamenti immotivati

Rischia invece fino a 5 anni di carcere chi è positivo e viola la quarantena

Approvato ieri dal Consiglio dei ministri un nuovo decreto per il contenimento del coronavirus Covid-19.  Il testo prevede – in caso di spostamenti non dettati da comprovate esigenze di necessità da parte dei cittadini – “una multa pecuniaria dai 400 ai tre mila euro“. Il premier Conte ha spiegato che “la sanzione è aumentata di un terzo” ma che non è prevista alcuna confisca del mezzo se il trasgressore è alla guida di un veicolo.

Mentre rischia il carcere chi viola intenzionalmente la quarantena, sapendo di essere positivo al virus. La misura prevede (ai sensi dell’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale) la reclusione da uno a cinque anni.

Nei casi invece di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Ieri durante la conferenza stampa in cui ha illustrato le misure del nuovo decreto, Conte ha espresso l’auspicio che non ci siano scioperi nei prossimi giorni. “In questa fase – ha sottolineato il premier – il Paese non se lo può permettere, questo vale anche per i rifornitori di carburante”. Rispondendo ai giornalisti, Conte ha poi precisato che la data del 31 luglio 2020 per la fine della situazione di emergenza legata al Covid-19 è “una data astratta” e che l’augurio è che le misure adottate oggi possano finire “molto prima”. “C’è stata, questa mattina (ieri ndr), un’indebita diffusione della bozza del provvedimento, che è stata poi modificata – ha continuato il premier -. Si è creata una discussione sul’emergenza che sarebbe stata prorogata fino al prossimo 31 luglio: nulla di tutto questo. Noi siamo pronti – ha spiegato Conte – per allentare la morsa delle misure restrittive. Siamo fiduciosi che ben prima della scadenza ipoteticamente fissata all’inizio si possa arrivare ad un migliore sile di vita.

Il decreto prevede anche un maggiore coordinamento tra il governo e il parlamento nella gestione della crisi. “Prevediamo – ha spiegato Conte – che ogni iniziativa governativa venga trasmessa alle Camere e che il presidente del Consiglio vada a riferire periodicamente, ogni 15 giorni, sulle misure adottate per contenere la diffusione del virus”.

Rispondendo alle critiche, avanzate specialmente dalle opposizioni, su possibili altre modalità per affrontare meglio la crisi sul fronte del lavoro, Conte ha affermato che non esiste una risposta univoca in grado di mettere tutti d’accordo. Il premier si è detto “soddisfatto della reazione, dell’orgoglio di tutti gli italiani”, di fronte all’emergenza Covid-19, sottolineando che la stragrande maggioranza dei cittadini si sta adeguando alle nuove misure.

Per l’attuazione dei provvedimenti contenuti nel decreto potranno essere utilizzate le forze di polizia e anche l’esercito. “Il prefetto – si legge nel testo – informando preventivamente il ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle forze armate impiegato, previo provvedimento del prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento” è “attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza”. Gli enti locali, invece, tenendo conto delle specifiche situazioni, hanno la facoltà di aumentare o sospendere le misure. “Le Regioni, in relazione a specifiche situazioni di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre ovvero sospendere, limitatamente a detti ambiti territoriali, l’applicazione di una o più delle misure – specifica il decreto-. Qualora tali misure si applichino su tutto il territorio regionale, ovvero su oltre la metà di esso o a oltre la metà della popolazione residente nella regione, la loro efficacia è limitata a sette giorni e, entro ventiquattro ore dalla loro adozione, è formulata proposta al presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, per la loro conferma con il decreto ivi previsto”. Le misure “non possono essere in alcun caso reiterate” altrimenti “sono inefficaci”. La stessa possibilità è concessa ai sindaci.

Approfondimento nel dossier

© StudioColosseo s.r.l. - studiocolosseo@pec.it
Il Sito è iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma n.10/2014 del 13/02/2014