Papa Francesco ha promulgato un codice Vaticano per i contratti e gli appalti, una svolta nella giurisdizione vaticana, frutto di di quattro anni di lavoro condiviso tra diversi enti vaticani. Il testo, che servirà d’ora in avanti come riferimento unico per tutte le realtà d’Oltretevere, è intitolato “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello della Città del Vaticano” si compone di 86 articoli ai quali se ne aggiungono altri 12 relativi alla tutela giurisdizionale nei casi di contenzioso. Questa dettagliata legislazione, che viene promulgata da un Motu proprio di Francesco, assume la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione firmata a Merida e si sostituisce le precedenti normative già in vigore all’APSA e al Governatorato estendendosi anche a tutti gli enti della Santa Sede che fino ad oggi non avevano leggi proprie per contratti e appalti.
La parentela fino al quarto grado è uno dei motivi di incompatibilità sanciti dal codice degli appalti promulgato dal Papa per essere progettista, perito o membro di commissione giudicatrice di una procedura di affidamento. Il motu proprio di Francesco istituisce presso la Segreteria per l’Economia, tra l’altro, un elenco dei dipendenti e degli incaricati professionali temporanei abilitati a svolgere le funzioni di: a) progettista e perito; b) membro di commissione giudicatrice. Ancorché iscritto nell’elenco, si legge nella normativa, è incompatibile con l’assunzione, in una singola procedura, “il dipendente e l’incaricato professionale temporaneo ovvero il professionista esterno che: a) abbia presentato un’offerta anche in associazione con altro operatore economico o abbia qualunque forma di interesse diretto nell’appalto idoneo a procurargli un profitto, un vantaggio o altre utilità; b) sia parente fino al quarto grado o affine fino al secondo grado di un soggetto riferibile ad un operatore economico che abbia presentato offerta; c) abbia avuto, nei cinque anni precedenti, incarichi di qualunque genere ovvero sia o sia stato dipendente di un operatore economico che abbia presentato un’offerta ovvero abbia o abbia avuto con lo stesso significative relazioni d’affari; d) sia socio o sia stato nei cinque anni precedenti socio di un operatore economico che abbia presentato offerta; e) svolga la funzione di Responsabile del procedimento”. Più in generale, la normativa stabilisce le procedure per prevenire e contrastre il conflitto di interessi, ossia “quando il personale di un Ente o un prestatore di servizi che, anche per conto dell’Ente, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere identificato come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”.