Nessun annullamento della multa da 100mila euro inflitta nel 2011 dall’Antitrust alla società Giuliani spa, ritenendo scorretta una pratica commerciale relativa al prodotto ‘Bioscalin con Cronobiogenina’. E nessuna illegittimità nella sanzione da 90mila euro inflitta dall’Antitrust nel 2010 ad Arkofarm, per una pratica commerciale ritenuta scorretta consistente nella diffusione di messaggi pubblicitari volti a promuovere l’integratore ‘4321 Slim Ultimate’. Lo ha deciso il Tar Lazio.
Rispetto alla società Giuliani, l’autorità rilevò come “le diverse comunicazioni promozionali utilizzate – ne dà conto il Tar in sentenza – presentavano profili di ingannevolezza in quanto idonee a indurre nei destinatari la convinzione, contraria al vero, che il prodotto fosse efficace per risolvere il problema della calvizie, mentre l’integratore, sulla base degli stessi studi effettuati dal professionista, è in grado di spiegare i suoi effetti solo relativamente ad una specifica situazione patologica di perdita dei capelli, il c.d. defluvium telogenico, che si caratterizza, per conforme opinione clinica, per essere una delle forme più lievi e reversibili di alopecia”.
Mentre per quanto riguarda Arkofarm, con il provvedimento impugnato l’Autorità aveva contestato l’utilizzo di claims volti ad accreditare al prodotto una ‘rivoluzionaria’ o ‘innovativa’ efficacia snellente, mentre il prodotto, secondo la stessa Agcm, avrebbe potuto essere proposto solo come mero coadiuvante per il controllo del peso corporeo, in associazione a una dieta ipocalorica e a uno stile di vita sano.
Col primo motivo d’impugnazione Arkofarm contestava la competenza dell’Autorità ad adottare l’atto impugnato, in quanto il prodotto pubblicitario era stato già autorizzato alla vendita in Belgio. Il Tar, però, ha ritenuto la questione “irrilevante”.
Per i giudici amministrativi riposto alla vicenda Bioscalin “l’Autorità ha diffusamente esaminato i fatti e motivatamente fatto emergere i profili di scorrettezza della pratica”; e “la cessazione della pratica al momento dell’adozione del provvedimento dell’Agcm non esclude in alcun modo la sanzionabilità della condotta, tanto più che l’atto è stato adottato a brevissima distanza dalla fine della diffusione della campagna pubblicitaria. Né rileva la pure riferita assenza di denunce o di esposti, atteso che quelli consumeristici sono illeciti di mero pericolo e non di danno”. La motivazione dell’atto sanzionatorio, infine “risulta completa, aderente alle risultanze istruttorie e conforme ai principi giurisprudenziali in materia di pubblicità ingannevole”.
Riguardo Arkofarm, invece, non condivisibile poi è stata ritenuta la censura di disparità di trattamento rispetto alla mancata irrogazione di sanzioni ad altri soggetti operanti nel settore, in quanto “l’eventuale sussistenza di tale vizio di disparità di trattamento postula in ogni caso l’identità, o almeno la totale assimilabilità delle situazioni di base poste a raffronto e la completa sovrapponibilità di tutti gli elementi di rilievo delle fattispecie, occorrendo quindi una oggettiva verifica della completa sovrapponibilità delle fattispecie sanzionabili, concretamente non percorribile”.
In merito all’istruttoria svolta, “dalla lettura della delibera e dall’analisi dei messaggi pubblicitari, si evince che i claims ritenuti ingannevoli sono stati correttamente riportati ed è stata altresì menzionata la circostanza che talune ‘avvertenze’, quali quelle di seguire una dieta e fare esercizio fisico, erano presenti nei messaggi. Tuttavia, le avvertenze erano riprodotte secondo modalità tali da renderne difficile, se non addirittura impossibile, la lettura”. Non fondata infine è stata ritenuta la tesi secondo la quale sarebbero state fornite prove adeguate della capacità dimagrante del prodotto; per i giudici l’affermazione dell’Autorità “risulta supportata da un’istruttoria approfondita e assistito da un’adeguata motivazione, dalla quale si evince che i benefici promessi dai messaggi pubblicitari non erano suffragati da adeguate evidenze scientifiche”.