Roma: Tar, ok esiti gara mense nidi e scuole infanzia

Respinti ricorsi Dussmann,Co.Se.C.,Danny Kaye,Food Service,Isola

Nessuna illegittimita’ nella maxigara bandita nel settembre dello scorso anno da Roma Capitale per l’affidamento triennale del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site nel territorio. Lo ha stabilito il Tar del Lazio con 5 sentenze con le quali ha respinto altrettanti ricorsi proposti dalle societa’ Dussmann Service, Co.Se.C., Danny Kaye, Food Service e Isola Cooperativa Sociale. Partendo dall’assunto dell’erroneita’ dell’interpretazione seguita dalla Stazione appaltante in relazione ai concetti di ‘operatore economico’, nonche’ dell’illogicita’ del limite di aggiudicazione, le ricorrenti, rispetto all’apposizione del limite dei lotti affidabili, Roma Capitale avrebbe offerto una lettura illegittimamente innovativa della legge di gara.

Ancor piu’ in particolare, si sosteneva che sarebbe stata illegittima e in palese violazione del Codice dei contratti la previsione che qualsiasi operatore economico potesse concorrere per uno, piu’ lotti o per tutti i lotti, ma non essere aggiudicatario di piu’ di un lotto. Alla luce della normativa esistente, per il Tar, nel caso specifico, a differenza di quanto sostenuto dalle societa’ ricorrenti, “l’amministrazione resistente ha fatto buon uso del vincolo di aggiudicazione, previsto dalla lex di gara, interpretandolo correttamente e legittimamente quale strumento proconcorrenziale idoneo ad impedire ad uno stesso soggetto di essere aggiudicatario di una pluralita’ di lotti (non importa se in forma singola o associata) e ad aumentare le possibilita’ di successo delle piccole e medie imprese, pur in presenza di aziende meglio posizionate sul mercato”.

E “la suddivisione in lotti e la volonta’ della Stazione appaltante di aggiudicarne non piu’ di uno a ciascun operatore economico trova la propria giustificazione non solo nella notoria esigenza di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, ma anche in quella, altrettanto meritevole di tutela, di assicurare realmente la libera concorrenza e la massima partecipazione non solo al momento dell’effettuazione della gara, ma anche in relazione a tutto il periodo successivo di svolgimento del rapporto”

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