Il Tar dà ragione al Comune sullo stop alle agevolazioni per la tassa dei rifiuti alla scuole non statali.
I giudici amministrativi hanno respinto le richieste si sospensione del provvedimento contestato, avanzate dall’Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione (Aninsei).
Per il Tar, infatti, non ci sono motivi per sospendere la delibera dell’Assemblea Capitolina che, nell’aprile scorso, ha soppresso le agevolazioni sia per le scuole non statali di ogni ordine e grado, sia per gli asili privati o convenzionati con Roma Capitale.
“Ad un primo sommario esame – ha spiegato – proprio della fase cautelare, non sussistono i presupposti per la richiesta misura cautelare”, rilevando che “dall’esame della normativa disciplinante la materia in questione sembra desumersi che la concessione di agevolazioni o riduzioni nel calcolo della tassa sui rifiuti solidi urbani per gli Istituti non statali rientri nella potestà regolamentare attribuita al Comune, non sussistendo in capo allo stesso alcun vincolo legislativo circa l’introduzione di criteri di mitigazione del tributo”.
In più, per i giudici amministrativi “non sussiste neanche il profilo del periculum in mora atteso che il danno lamentato ha natura esclusivamente economica e in caso di esito favorevole della controversia l’eventuale importo versato in eccedenza sarebbe soggetto a restituzione”.