Il sistema Sprar resta ma verrà “ottimizzato”. E’ quanto si legge in un dossier del Viminale che risponde alle critiche sulle modifiche allo Sprar e il rischio di una chiusura.
“I cambiamenti oggi previsti – si legge nel documento – si inquadrano nell’ambito di una rivisitazione complessiva del sistema di accoglienza, in un’ottica di ottimizzazione e di razionalizzazione dei servizi da assicurare ai richiedenti asilo, riservando le attività di integrazione e di inclusione sociale ai soli beneficiari di protezione internazionale”.
“Le modifiche introdotte – afferma il Viminale – sono peraltro in linea con le raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti” per evitare che “l’accesso indiscriminato” crei “oneri gravosi a carico dello Stato”.
Lo Sprar cambierà la denominazione, diventando Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) – ma è “confermata la sperimentata e proficua modalità di accoglienza integrata che vede i sindaci protagonisti” nei progetti. Sono 877 quelli finanziati, per 35.881 posti, con 1.825 comuni interessati e con più di 27 mila persone accolte.
Con le nuove norme sui migranti la protezione umanitaria non è stata “abolita”, “continua ad esistere ma viene ora concessa in presenza di ben definite circostanze”, mentre “in passato veniva riconosciuta sulla base della generica previsione di ‘seri motivi di carattere umanitario’ dai contorni indefiniti”. Si precisa nel dossier del Viminale, secondo cui “l’ampia discrezionalità, insieme ad una interpretazione estensiva della giurisprudenza, aveva portato ad una applicazione così eterogenea che contrastava addirittura con la stessa ratio giuridica della tutela”. E “nel tempo si era così determinata una situazione paradossale: un altissimo numero di permessi di soggiorno per cosiddetti motivi umanitari, comprensivi delle più svariate ipotesi, che comunque non hanno portato all’inclusione sociale e lavorativa dello straniero”.
Con le nuove norme sui migranti “restano invariate le tutele per chi fugge perché perseguitato o discriminato, per chi corre il rischio di condanne a morte o di tortura, per chi rischia la vita per conflitti armati nel proprio Paese. Continua comunque ad essere tutelato chi versa in una condizione di particolare esigenza umanitaria”. Oltre a questi ultimi, “sono state individuate alcune categorie di stranieri che, in ragione delle specifiche necessità, vi possono comunque accedere”, per esempio “chi deve essere sottoposto a urgenti o indispensabili cure mediche, chi risulta vittima di tratta, di violenza domestica, di grave sfruttamento lavorativo, chi non può rientrare nel proprio Paese a causa di calamità o chi ha compiuto atti di particolare valore civile, oltre che i minori stranieri non accompagnati per i quali vengono riservati percorsi dedicati in ragione della loro condizione”.