A Roma Tar dice sì a rilocazione bancarelle in zona Termini

Intervento per riqualificazione in vista del Giubileo del 2025

Bancarelle
(immagine di repertorio)

Nessuna sospensione cautelare dei provvedimenti con i quali a Roma è stato disposto il riposizionamento delle postazioni di commercio sull’area in prossimità della Stazioni Termini (Piazza dei Cinquecento ed adiacenti, Via Gioberti e Via Amendola) e la soppressione dei posteggi cosiddetti “a rotazione”. L’ha deciso il Tar del Lazio con sei pressoché identiche ordinanze con le quali ha respinto le richieste di una serie di commercianti.

I giudici hanno rilevato in premessa che nelle controversie in questione viene in rilievo la rilocalizzazione urgente dei posteggi (indicata come temporanea) disposta per i lavori di riqualificazione urbana di piazza dei Cinquecento e delle aree adiacenti, zona considerata fra gli interventi “essenziali e indifferibili” nel Programma del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, nonché che per questi stessi lavori è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica, un Commissario straordinario che resta in carica fino al 31 dicembre 2026 a cui è consentito, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, di operare a mezzo di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Ecco perché il Tar ha considerato che, alla luce della complessiva disciplina prevista, “l’azione amministrativa di rilocalizzazione, qui contestata, appare sostanzialmente vincolata e motivata da esigenze di preminente interesse pubblico generale, rispetto alle quali il denunciato periculum risulta recessivo”.

Punto fermo indicato dai giudici è il fatto che “in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, l’Amministrazione dovrà in ogni caso sollecitamente provare ad individuare, in contraddittorio con gli interessati, sistemazioni idonee a contemperare le diverse esigenze anche nella attuale fase di rilocalizzazione non definitiva”.

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