Approda domani in Aula alla Camera l’attesa riforma costituzionale che attribuisce a Roma Capitale i poteri legislativi di una Regione. Il testo, licenziato giovedi’ dalla Commissione Affari costituzionali, potrebbe tuttavia subire qualche modifica.
In particolare sul ruolo dello Stato nell’approvazione dello Statuto della Capitale. E sempre nell’Aula dovra’ essere affrontato il tema del rapporto con la Citta’ Metropolitana. Il testo, su cui i relatori Annagrazia Calabria (Fi) e Stefano Ceccanti (Pd), hanno costruito la mediazione accogliendo emendamenti anche della Lega e di Fdi, prevede che lo Stato riconosca a Roma Capitale, “forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria”, mentre oggi le venivano riconosciute solo l’autonomia amministrativa e finanziaria; inoltre lo Stato dovra’ anche “assicurare adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni”.
Quanto ai poteri legislativi saranno quelli delle Regioni (articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione), “esclusa la tutela della salute” che rimane in capo alla Regione Lazio. Tali poteri legislativi saranno “individuati con statuto speciale adottato da Roma Capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea capitolina, sentita la Regione Lazio”. Su questo punto Riccardo Magi (+Europa) ha sollevato delle perplessita’ osservando che gli statuti delle Regioni vengono approvati da legge del Parlamento e non si comprende perche’ cio’ non debba avvenire per Roma Capitale. Anche la Bicamerale per gli Affari Regionali, nel suo parere del relatore Roberto Pella (Fi) ha chiesto la stessa soluzione. E’ probabile quindi che il nodo della gerarchia delle fonti venga affrontato in Aula. Il testo Calabria-Ceccanti prevede poi che “entro un anno” dall’entrata in vigore della riforma l’assemblea capitolina adotti lo statuto.
A seguito dell’entrata in vigore dello statuto speciale “si applicano a Roma Capitale le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione” vale a dire il fatto che come per le normali Regioni, Roma Capitale possa impugnare davanti alla Consulta le leggi dello Stato o della Regione Lazio che reputa ledano la sua competenza, o viceversa.
Infine il testo stabilisce che “con legge dello Stato, sentite Roma Capitale e la Regione Lazio, sono definite le norme di attuazione” della riforma. Sara’ forse chiarito che nella legge di attuazione dovra’ essere definito il rapporto tra la “Regione”-Roma Capitale il cui territorio coincide con quello comunale, e la citta’ Metropolitana che e’ guidata dallo stesso sindaco di Roma e che ha solo poteri amministrativi.