Consulta: illegittimo finanziamento di 8 mln euro a teatro Eliseo

4 milioni per il 2017 e 4 per il 2018 con la manovra bis del 2017 per il suo centenario

La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima l’assegnazione di 8 milioni (4 milioni per il 2017 e 4 per il 2018) al Teatro Eliseo di Roma disposta con la manovra bis del 2017 per il suo centenario, sottolineando che l’assegnazione di un tale aiuto finanziario a unico destinatario “pone un problema di differenziazione delle condizioni” degli operatori nel mercato dell’organizzazione e dell’offerta di attivita’ teatrali di prosa.

“L’impresa beneficiaria – si legge nella sentenza redatta dal giudice Franco Modugno – e’ avvantaggiata, rispetto a chi non ha ricevuto fondi straordinari, dato che puo’ investire tali fondi nella promozione e valorizzazione delle attivita’, nonche’ nella copertura di costi, migliorando la propria posizione nel settore di riferimento”. Si profila “un’alterazione della concorrenza nel mercato ed e’ ragione di contrasto tra la norma censurata e l’articolo 41 della Costituzione”. La questione era stata sollevata davanti alla Corte Costituzionale dal Consiglio di Stato, dopo che altri teatri della Capitale si erano rivolti al giudice amministrativo. In prima battuta il Tar aveva bocciato la loro richiesta, poi il Consiglio di Stato ha inviato gli atti alla Consulta, con le motivazioni ora condivise dalla Corte. Con la manovra bis del 2017 era stati assegnati quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al Teatro Eliseo di Roma, “per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuita’ delle sue attivita’ in occasione del centenario della sua fondazione”. Un contributo cosiddetto ‘extra-FUS’, perche’ le risorse sono attinte da fondi diversi da quello che ordinariamente sostiene il comparto dello spettacolo.

Secondo la Consulta, l’assegnazione di risorse straordinarie non determina automaticamente discriminazioni nei confronti degli altri soggetti operanti nel settore teatrale, tuttavia “il controllo di ragionevolezza e non arbitrarieta’ del contributo in esame rivela profili d’illegittimita’ costituzionale”. In primo luogo, “si tratta di risorse che l’Eliseo ha potuto impiegare per ogni spesa ritenuta utile e non, invece, per i soli scopi indicati dalla legge: onorare il centenario del teatro e rilanciare la programmazione artistica”, e questo “rivela un difetto di congruita’ della decisione legislativa”. Inoltre, i giudici pongono l’accento sull’entita’ della sovvenzione, visto di solito le quote del Fus sono “assai contenute”. Inizialmente, per altro, la cifra prevista era di 2 milioni, si legge nella sentenza, il contributo e’ stato poi aumentato con un emendamento e, secondo la Consulta, non e’ possibile cogliere dalla lettura dei lavori parlamentari “le ragioni per cui e’ stato deciso quel notevole incremento”.

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