Elezioni regionali: nel Lazio quasi 5 milioni di elettori al voto

È corsa a cinque per poltrona da governatore. Ecco come si vota

Domenica e lunedì il LAZIO torna alle urne per la prima volta dalle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Gli elettori sono chiamati a eleggere il presidente della Regione e i 50 consiglieri regionali. I seggi elettorali saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15. Per l’elezione del presidente si vota in un unico turno senza ballottaggio, viene proclamato governatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. Quasi cinque milioni (4.814.304) i cittadini interessati secondo le ultime rilevazioni semestrali del Viminale.Sono cinque i candidati in corsa per la poltrona di governatore: in ordine alfabetico, Donatella Bianchi, 59 anni, volto televisivo rai ed ex presidente del Wwf Italia, sostenuta dal M5S e dal Polo progressista-Sinistra ecologista; Alessio D’Amato, 54 anni, assessore alla Sanità uscente nella giunta Zingaretti, candidato di una coalizione che comprende Pd, Azione-Italia viva, Alleanza verdi e sinistra, +Europa, Demos, Psi e Lista civica D’Amato; Sonia Pecorilli, 52 anni, operatrice sanitaria, appoggiata dal Pci; Rosa Rinaldi, 58 anni, sindacalista ed ex sottosegretario al lavoro nel governo Prodi, candidata di Unione popolare; Francesco Rocca, 57 anni, avvocato ed ex presidente della Croce Rossa Italiana, sostenuto dall’alleanza di centrodestra in cui figurano Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi moderati-Rinascimento Sgarbi, Udc, Lista civica Rocca. Contestualmente verranno eletti 50 consiglieri regionali.

Per poter votare, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido.

Ciascun elettore può, a scelta: votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione (tale manifestazione di voto non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate); votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; votare a favore solo di una lista (in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato).

La possibilità di votare all’estero per corrispondenza non e` prevista per le elezioni regionali. Gli elettori residenti all’estero regolarmente iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) e gli elettori temporaneamente all’estero (ad esempio per motivi di studio o di lavoro), per votare devono recarsi presso la sezione elettorale del Comune nelle cui liste risultano iscritti. la Regione Lazio riconosce ai cittadini iscritti negli elenchi dell’Aire che rientrano nel proprio Comune per esercitare il diritto di voto una indennità di mancato guadagno pari a € 103,29.

La legge elettorale regionale è la n. 2 del 2005, che ha subito importanti modifiche con la legge regionale n. 10 del 2017. Tra le modifiche più importanti vanno ricordate: l’abolizione del cosiddetto ‘listino’, cioè l’elenco di 10 candidati consiglieri collegati al candidato presidente ed eletti automaticamente insieme a lui in caso di vittoria, come premio di maggioranza; l’introduzione della parità di genere, attraverso la doppia preferenza (purché a candidati di sesso diverso) e l’obbligo di garantire il limite del 50 per cento ai candidati dello stesso sesso nelle liste circoscrizionali; il divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente della Regione (salvo che uno dei due mandati precedenti sia durato meno di due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie); la garanzia di almeno un consigliere regionale eletto per ogni provincia.

Tra le modifiche introdotte con la legge regionale n. 10 del 2017, vanno ricordate anche l’ineleggibilità in Consiglio regionale per i sindaci dei comuni con più di 20 mila abitanti e l’ampliamento dei casi di esenzione dall’obbligo di raccogliere le firme per la presentazione delle liste elettorali.Per il resto, sono confermate le cinque circoscrizioni regionali (Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Città metropolitana di Roma), che vedranno assegnarsi i seggi in proporzione alla popolazione risultata residente all’ultimo censimento generale. Alla ripartizione dei seggi nelle singole circoscrizioni si provvederà dividendo il numero della popoLAZIOne residente nella Regione per i quattro quinti (40) dei componenti del Consiglio regionale, presidente della Regione escluso, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni singola circoscrizione. I quattro quinti dei seggi (40) saranno ancora assegnati con il metodo proporzionale del quoziente corretto, sulla base di liste concorrenti presentate a livello circoscrizionale, con recupero dei seggi e dei voti residui in sede di collegio unico regionale, secondo le modalità descritte dal primo all’undicesimo comma dell’articolo 15 della legge n. 108/1968. Il restante quinto dei seggi (10) sarà attribuito anch’esso sulla base delle candidature presentate nelle liste circoscrizionali.Eliminato il cosiddetto ‘listino’, l’attuale sistema di elezione dei dieci consiglieri regionali non eletti su base proporzionale prevede, in particolare, l’attribuzione di un premio (di maggioranza e/o di minoranza) che mira ad agevolare la formazione di una stabile maggioranza e, al contempo, ad assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Il premio di maggioranza varia in funzione dei seggi che le liste circoscrizionali collegate al presidente della Regione proclamato eletto hanno già ottenuto con metodo proporzionale. È previsto, infatti, che se il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato presidente eletto abbiano conseguito, in sede di riparto proporzionale, una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento (30 seggi), il premio di maggioranza consiste nell’assegnare, tra i suddetti gruppi di liste, un numero di seggi necessario a raggiungere tale soglia. Tuttavia, il numero massimo di seggi attribuibile con il premio non può superare un quinto dei seggi (10), anche nel caso in cui non fosse sufficiente a garantire il raggiungimento del 60 per cento dei seggi. Il metodo utilizzato per la ripartizione dei seggi del premio è quello del quoziente naturale e dei più alti resti.

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