Latina: Tar Lazio accoglie ricorso, decade da sindaco Damiano Coletta

Il giudice amministrativo nella sentenza scrive che "il risultato elettorale è viziato dalle gravi violazioni di legge riscontrate nelle operazioni di voto e di scrutinio in molti Uffici elettorali". Il sindaco era stato eletto con la coalizione di centrosinistra nelle elezioni del 3 e 4 ottobre scorso

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del voto del 3 e 4 ottobre 2021 annullando così la proclamazione degli eletti e l’esito in ventidue sezioni per la città di Latina. Decade quindi il sindaco Damiano Coletta, eletto con la coalizione di centrosinistra, e l’intero consiglio comunale.

Sono 22 le sezioni in cui si tornerà al voto: la numero 24, 40, 44, 60, 64, 68, 69, 73, 75, 76, 81, 83, 85, 86, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 109. Il ricorso depositato il 26 novembre 2021 è stato presentato da candidati al consiglio comunale nelle liste collegate al candidato sindaco Vincenzo Zaccheo.

I ricorrenti lamentano “il mancato raggiungimento del 50 per cento + 1 al primo turno del candidato Sindaco Zaccheo perché sarebbe stato determinato da un significativo numero di voti illegittimamente assegnati e da schede elettorali illegittimamente rendicontate nei verbali delle sezioni elettorali. Ciò tenuto conto del fatto che al primo turno il candidato sindaco Zaccheo riportava 30.433 voti (pari al 48,30 per cento) mentre il candidato Sindaco Damiano Coletta riportava 22.469 voti (pari al 35,66 per cento)”.

Inoltre il giudice amministrativo nella sentenza scrive che “il risultato elettorale è viziato dalle gravi violazioni di legge riscontrate nelle operazioni di voto e di scrutinio in molti Uffici elettorali di sezione (hic inde anche Sezioni), come risulta dai rispettivi verbali, con specifico riferimento al numero di schede autenticate e bollate e dalla discrepanza tra numero di schede vidimate, numero di voti espressi e numero di schede vidimate non utilizzate, indicatori del verificarsi del fenomeno comunemente descritto come ‘schede ballerine’”. In particolare, “nelle Sezioni n. 13, 20, 41, 51, 56, 60, 76, 84, 109, 113, sono presenti omissioni tali da impedire a chiunque di verificare l’esatta corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate.

Nelle Sezioni n. 7, 24, 40, 44, 68, 73, 75, 81, 83, 85, 86, 91, 92, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 110 e 114 non sussiste la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate. Nelle Sezioni 69 e 64 sono riscontrabili criticità inerenti all’impossibilità di determinare l’esatta corrispondenza tra schede bollate ed il numero di elettori che hanno votato, sommato alle schede avanzate”. Inoltre nella sentenza Il giudice amministrativo scrive anche che “in tutti casi, quindi, non si tratta di mere irregolarità formali, bensì della diffusa e grave violazione di disposizioni poste a tutela della libertà del diritto di voto”.

© StudioColosseo s.r.l. - studiocolosseo@pec.it
Il Sito è iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma n.10/2014 del 13/02/2014