Nessuna illegittimità negli articoli del Regolamento della Regione Lazio che nel 2017 stabilirono la nuova disciplina regionale delle strutture ricettive extralberghiere. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, secondo la quale il Regolamento conterrebbe alcune disposizioni contrarie ai principi concorrenziali. In particolare, ad avviso della ricorrente: l’articolo 8 avrebbe ha eliminato la distinzione tra gestione in forma imprenditoriale e non imprenditoriale dei Bed and Breakfast, e, pur lasciando invariato il limite a 8 posti letto previsto per la forma imprenditoriale, avrebbe ridotto il numero massimo di stanze consentite da 4 a 3; mentre l’articolo 12 avrebbe introdotto, in relazione ai cosiddetti ‘Alloggi per uso turistico’, il limite dello svolgimento dell’attività in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, stabilendo anche il divieto di somministrazione di alimenti e bevande. Secondo il Tar, quanto alla lamentata introduzione della limitazione del numero massimo di stanze consentite nei B&B, la disposizione è “immune dai profili di illegittimità denunziati”.
Seppure “tale riduzione possa apparire illogica o irrazionale, certamente non appare illegittima, avuto riguardo alla circostanza che la Legge regionale del Lazio (Organizzazione del sistema turistico laziale) non prevede direttamente per i B&B un numero minimo o massimo di stanze, attribuendo direttamente ai Regolamenti regionali il potere di stabilire le caratteristiche delle diverse tipologie delle strutture ricettive extralberghiere”. Per lo stesso motivo, “neppure può trovare accoglimento il profilo della censura con cui si lamenta che il Regolamento non preveda una limitazione del numero di stanze consentite con riferimento ad altre tipologie di strutture extralberghiere o alberghiere (come, ad esempio, le Case e appartamenti per vacanze) rientrando tale possibilità nella discrezionalità concessa all’amministrazione dal legislatore regionale”. Nessuna fondatezza, poi, per il motivo di ricorso con cui è stata dedotta l’illegittimità della previsione dell’obbligo di gestione in forma non imprenditoriale degli ‘Alloggi per uso turistico’. “Tali modalità di alloggio – scrive il Tar – non rientrano nella disciplina del Regolamento impugnato, ma nel novero di quelle disciplinate direttamente dal Codice civile”.
Con riferimento, infine, al divieto di somministrare alimenti e bevande per gli ‘Alloggi per uso turistico’ e per le ‘Case vacanze’, per il Tar è “la stessa normativa statale in materia di Alloggi per uso turistico a non consentire lo svolgimento di attività di somministrazione alimentare, ma soltanto servizi minimi di natura turistica, quale può considerarsi la fornitura di biancheria e che detta attività, comunque, allo stato attuale non è nemmeno consentita dalla normativa statale in materia igienicosanitaria”.