Nell’attuale assetto costituzionale delle competenze sulla gestione dei rifiuti le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative ad esse attribuite dallo Stato con il Codice dell’ambiente.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale , bacchettando la Regione Lazio per aver delegato con una legge del 1998 ai Comuni una serie di funzioni sui rifiuti provenienti dalle demolizione di automobili e dalla rottamazione di macchinari obsoleti, a partire dall’approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero.
Laa sentenza depositata oggi (scritta dalla giudice Maria Rosaria San Giorgio), dichiara appunto incostituzionale un punto della legge regionale del Lazio sulla gestione dei rifiuti, perche’ in contrasto con quanto sancito dall’articolo 117 della Costituzione.
Nel caso in esame, due societa’ di autodemolizione di autoveicoli si erano viste rigettare da Roma Capitale la richiesta di autorizzazione ad esercitare l’attivita’ di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e contro questa decisione avevano proposto ricorso al Tar del Lazio. La dichiarazione di illegittimita’ costituzionale – precisa la Corte – decorre dal 29 aprile 2006, data in cui e’ entrato in vigore del Codice dell’ambiente, con il quale i principi della riforma del titolo V della Costituzione, successiva alla normativa censurata, “si sono tradotti in una specifica disciplina del riparto delle funzioni amministrative, rendendo attuale la discrasia della distribuzione delle competenze disposta dalla legge regionale censurata”.