Tar conferma maximulta da 3,6 mln Antitrust all’Atac

Per mancate informazioni a consumatori e cancellazione corse. Per i giudici amministrativi l'azienda di trasporto "legittimamente è stata ritenuta scorretta, in quanto contraria ai canoni di diligenza richiesti, nonché ingannevole"

La condotta dell’Atac “legittimamente e’ stata ritenuta scorretta, in quanto contraria ai canoni di
diligenza richiesti, nonche’ ingannevole” e la tesi dell’Autorita’ in merito all’ingannevolezza della pratica e’ “logica e adeguatamente argomentata”. Cosi’ il Tar del Lazio nella sentenza che respinge un ricorso dell’azienda di trasporti romana per contestare la maxi sanzione da 3,6 mln di euro inflittale
dall’Antitrust nel luglio 2017 per una pratica commerciale, ritenuta scorretta, su corse cancellate e mancata informazione ai consumatori.

La pratica commerciale sanzionata consisteva “nel frequente e sistematico mancato rispetto
dell’orario diffuso presso le stazioni e attraverso il sito Internet” nonche’ nella “mancata diffusione preventiva di informazioni riguardo all’impossibilita’ di effettuare determinate corse”. E’ stato proposto un ricorso al Tar volto da un lato a contestare la competenza e la potesta’ istruttoria e
sanzionatoria dell’Autorita’, e dall’altro ad escludere che la condotta sanzionata fosse una pratica commerciale scorretta.

Per il Tar “non vi e’ dubbio – si legge nella sentenza – che la carenza sistematica di corse nonche’ la mancata, tempestiva, informativa alla stessa utenza, in ordine alla probabilita’ che alcuni treni sarebbero stati soppressi, risultano idonee a fondare l’intervento di Agcm”. Premettendo poi che nel settore dei trasporti “la tutela dei consumatori-utenti costituisce un obiettivo di preminente rilievo”, i giudici amministrativi hanno ritenuto che “condivisibilmente Agcm, nel provvedimento sanzionatorio, ha osservato che ‘la soppressione delle corse, indipendentemente dalla successiva rimodulazione delle stesse, ha sostanzialmente vanificato la valenza informativa dell’orario diffuso, dal momento che esso non ha molto spesso trovato corrispondenza con la reale consistenza del servizio di trasporto ferroviario effettivamente offerto da Atac in tutto il periodo oggetto di osservazione”.

Infine “la carenza di diligenza di Atac, nel non rendere in tempo utile edotto il consumatore finale del servizio di trasporto reso onde garantire allo stesso la possibilita’ di decidere di avvalersi di un sistema di trasporto alternativo e diverso da quello fornito dalla stessa Societa’, deve ritenersi rilevante ai fini sanzionatori”; e “il provvedimento sanzionatorio contiene una sufficiente e congrua motivazione a
suffragio della determinazione della sanzione”.

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