Nessuna sospensione del provvedimento con il quale l’Amministrazione capitolina nell’aprile dello scorso anno, nel ridisciplinare il traffico nel centro storico, ha provveduto alla pedonalizzazione parziale di Via del Corso, nel tratto compreso tra Largo Carlo Goldoni e l’intersezione con Via delle Convertite. L’ha deciso il Tar del Lazio con un’ordinanza con la quale ha respinto le richieste proposte da una società commerciale per sollecitare la sospensione di un provvedimento che, a suo dire, facendo confluire l’intero traffico veicolare su via Mario de Fiori, starebbe causando disagi al locale gestito dalla stessa società.
Il Tar ha ritenuto che “ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sussistere il requisito del fumus in considerazione della genericità delle censure articolate avverso il provvedimento gravato che sembrano superate dall’articolata istruttoria che lo ha preceduto e dalle ragioni di ordine e sicurezza per la pubblica incolumità sottese alla sua adozione”, nonché che “non ricorre neanche il requisito del periculum in mora in considerazione della prevalenza, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di quello alla sicurezza pubblica e alla viabilità, sotteso all’ordinanza comunale impugnata, rispetto a quello della società ricorrente, di natura squisitamente patrimoniale”.