Rigettata la sospensiva richiesta dai comitati contro il Termovalorizzatore di Roma. Questa decisione permette quindi di proseguire i lavori del cantiere. L’udienza di merito è fissata per il prossimo autunno. Ancora una volta il Tar del Lazio non concede alcuna sospensione cautelare dell’ordinanza con la quale il 16 gennaio scorso Roberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario per il Giubileo, ha espresso il provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) sul progetto di realizzazione del polo impiantistico, denominato “Parco delle risorse circolari”, di Santa Palomba a Roma, proposto dalla società RenewRome Srl. La decisione è contenuta in un’ordinanza con la quale è stata respinta la richiesta avanzata, tra gli altri, da ‘Vas-Aps Onlus, dal Comitato Non Riconosciuto No Inceneritore A Santa Palomba (con il suo portavoce Alessandro Lepidini), dal Comitato Uniti per la Salvaguardia del Territorio-U.s.t. a.p.s. e dal Comitato per Le Future Generazioni Odv, dal Comitato di Quartiere di Santa Palomba e dall’Associazione Culturale Contro Tutte Le Nocività’. La realizzazione del polo impiantistico, secondo l’amministrazione capitolina, andrà a completare, insieme ai due biodigestori per il trattamento dell’organico e ai due impianti per il riciclo di carta e plastica, il nuovo sistema integrato dei rifiuti di Roma.
Il Tar del Lazio, già il 4 maggio scorso, aveva pronunciato un’ordinanza di rigetto quanto a una precedente richiesta di sospensione cautelare del provvedimento del Commissario straordinario. I giudici hanno oggi ritenuto che allo stato “non ricorre nella fattispecie il requisito della contestuale gravità ed irreparabilità del pregiudizio ‘durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso'”. E tutto ciò, considerato “che è già stata fissata l’udienza di merito per la data del 4 novembre 2026, per cui il suddetto requisito deve essere valutato rispetto al suddetto determinato orizzonte temporale; che il (potenziale) rinvenimento di scoperte archeologiche è stato valutato dal Paur; che i lavori sono già stati sospesi con riferimento alla porzione di terreno interessata dal rinvenimento del basolato; che la Sovrintendenza competente, ufficio pubblico deputato alla tutela dell’interesse pubblico archeologico, è già stata interessata e coinvolta in situ; che non si rinvengono, dagli atti del giudizio, prove concrete di emergenze sulla funzionalità idraulica del fosso interessato”.