La liceità della vendita delle inflorescenze della canapa con una percentuale di THC entro lo 0,6% è “un corollario logico-giuridico” della liceità della coltivazione, permessa e promossa dalla legge 242 del 2016. Non va, quindi, considerata ai fini giuridici sostanza stupefacente soggetta alla legge sulle droghe: così la Cassazione interviene nuovamente sulla questione della cosiddetta cannabis light.
Con questa motivazione ha annullato un sequestro preventivo a carico di un ventottenne di Civitanova Marche.
“Risulta del tutto ovvio – scrive la Corte – che la commercializzazione sia consentita per i prodotti della canapa oggetto del sostegno” e, quanto alla loro finalità, la legge cita espressamente usi alimentari e cosmetici, ma il riferimento “non comporta che siano di per sé vietati altri usi non menzionati”, come il fumo.
Si tratta di una materia sulla quale la Corte si è di recente pronunciata nel senso opposto (nell’ambito di un maxisequestro a Forlì), con una sentenza nella quale ha precisato che la citata legge non ha affatto reso lecita la commercializzazione della marijuana e dell’hashish con basso principio attivo.