Mafia Capitale, i giudici: nessuna mafiositá, solo corruzione

Depositate le motivazioni della sentenza: 3200 pagine in cui si spiegano perché é stata cancellata l'aggravante mafiosa

“Fama a parte, l’esistenza di un collegamento soggettivo non significa, però, automatico ripristino o prosecuzione del gruppo precedente: non è sufficiente l’intervento di Carminati, ‘erede della banda della Magliana’, a stabilire un rapporto di derivazione tra detta banda e successive organizzazioni in cui Carminati si trovi coinvolto”. Così affermano i giudici della X sezione penale del tribunale di Roma in un passo delle motivazioni della sentenza ‘Mafia Capitale’.

Il documento di oltre 3200 pagine è stato depositato stamane dopo una comunicazione ai legali delle parti arrivata ieri in tarda serata.

“Va detto che il Tribunale non ha individuato, per i due gruppi criminali (quello costituito presso il distributore di Corso Francia e quello riguardante sugli appalti pubblici), alcuna mafiosità ‘derivata’ da altre, precedenti o concomitanti formazioni criminose”. Per i giudici insomma “le due associazioni non sono caratterizzate neppure da mafiosità autonoma”. E “deve quindi ribadirsi l’impossibilità di tenere conto – ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 416 bis c.p. – di eventuali condotte qualificabili come ‘riserva di violenza’, condotte che possono riguardare soltanto le mafie ‘derivate’, le uniche in grado di beneficiare della intimidazione già praticata dalla struttura di derivazione”.

Nessuna risultanza istruttoria dimostra, però, che Buzzi ed i suoi sodali, nelle attività illecite riguardanti la pubblica amministrazione, conoscessero ed intendessero avvalersi dei metodi e dei comportamenti utilizzati dal gruppo costituitosi presso il benzinaio di Corso Francia.

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