La competenza non è del Mibact. Con una sentenza che crea un precedente, il Tar, pronunciandosi nel merito del ricorso relativamente ai cosiddetti “tavolini selvaggi” in Via del Babbuino, ha dato ragione a un esercente – Duegi Srl – relativamente alla possibilità o meno di impiegare parte della centralissima via romana per i propri tavolini. Il Tar ha sostenuto che le competenze del Mibact non comprendono anche il commercio, che rimane in capo al Comune.
Breve ripasso: a settembre dell’anno scorso il bar Duegi Srl di via del Babuino 171 riceve un ordinanza del comune con cui si rivendica “l’esistenza del pubblico interesse per la tutela del patrimonio culturale previsto dal decreto ministeriale”. Il decreto cui si fa riferimento è quello del Mibact sul “tavolo del decoro”. Tradotto, i sei tavolini e il con gelato gigante da 4,18 metri devono scomparire. L’esercente ricorre al Tar e il Tribunale gli dà ragione. Come sostengono i legali del bar, “il Tar ha fatto ordine stabilendo che in materia di commercio è competente il Comune, che quindi non può limitarsi a eseguire le decisioni del Ministero come fosse un atto dovuto”.
Secondo il Tribunale Amministrativo, Regione e Comune non possono limitarsi ad adottare le decisioni del Ministero, ma devono necessariamente intervenire in maniera attiva, portando un contributo valutativo e decisionale. Nella sentenza si legge che “non risulta che il Comune o la Regione siano stati coinvolti nell’adozione del decreto del Mibact nella parte in cui esso, esorbitando dalle competenze, ha anche adottato misure incidenti su una competenza concorrente delle Regioni e in relazione alla quale vi sono specifiche competenze in capo ai Comuni”. (MS)
(Foto tratta da roma.corriere.it)