Covid: Tar, legittima sospensione dei sanitari senza vaccino

Nuova ordinanza pubblicata oggi

Il Tar del Lazio con una nuova ordinanza pubblicata oggi ha ritenuto di non doversi discostare dalla giurisprudenza in materia che ha fino a oggi ritenuto legittima la sospensione dal servizio del sanitario non sottopostosi al vaccino per il Covid-19. La vicenda giunta al vaglio dei giudici amministrativi e’ stata quella della sospensione dall’Albo di una biologa-nutrizionista per inadempimento all’obbligo vaccinale. Il perche’ della mancata vaccinazione e’ stato illustrato in ordinanza dallo stesso Tar.

In sostanza, la ricorrente assumeva di svolgere la propria attivita’ professionale avendo raro contatto in presenza con i pazienti e di non essersi, in ragione proprio di questo fatto e della sua giovane eta’, sottoposta alla vaccinazione, in quanto “non ha ritenuto il possibile beneficio superiore al rischio, cio’ tanto piu’ a seguito dell’ormai esclusiva diffusione di una variante di SARS-CoV-2 da un lato meno letale e dall’altro lato capace di provocare la malattia (e comunque innescare la contagiosita’) anche nei vaccinati”. Nessuna contestazione, quindi, di legittimita’ costituzionale della disposizione che impedisce ai soggetti non vaccinati di esercitare professioni sanitarie, bensi’ di mancata limitazione di tale impedimento ai soli soggetti che operano con contatto interpersonale “in presenza”.

Il Tar, anche alla luce della giurisprudenza in materia, ha ritenuto che “la questione dell’imposizione dell’obbligo vaccinale anche per esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la propria attivita’ da remoto, impregiudicata una piu’ puntuale valutazione in sede di merito, appare priva dei richiesti requisiti di ammissibilita’”.

La norma censurata, infatti, per il Tar “non sembra integrare alcuna violazione di norme costituzionali ne’ di norme sovranazionali”, ritenendo di non doversi discostare dalla giurisprudenza in materia che ha fino ad oggi ritenuto legittima la sospensione dal servizio del sanitario non sottopostosi al vaccino. Nel caso specifico, infine, “la richiesta tutela interinale a vantaggio dell’interesse individuale della ricorrente all’esercizio dell’attivita’ professionale confligge con il contrapposto interesse collettivo alla salute pubblica da ritenersi prioritario”.

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