Sebbene possa sembrare obsoleto paragonato agli strumenti tecnologici più avanzati, il telegramma è un mezzo di comunicazione ancora molto diffuso. Specialmente nel nostro Paese, dove viene in particolar modo utilizzato per inviare messaggi di cordoglio o congratulazioni. Sarà capitato a molti di spedirne uno per comunicare la propria vicinanza a un familiare, un amico o un parente colpito da lutto. O la propria gioia e felicità a una coppia in procinto di convolare a nozze.
Il telegramma, tuttavia, è uno strumento impiegato anche per recapitare comunicazioni importanti come un sollecito di pagamento, una disdetta, un’assunzione o un licenziamento. Questo, perché la legge italiana gli riconosce un valore legale paragonabile a quello di altri mezzi, al pari di un contratto firmato, di una raccomandata con avviso di ricevimento o un messaggio di posta elettronica certificata.
Come si legge nella guida pubblicata da Ufficio Postale, oggi è possibile anche inviare un telegramma online, in pochi secondi e senza necessità di utilizzare il telefono. Il documento può essere composto e spedito direttamente da casa o dall’ufficio. Sono sufficienti una connessione a Internet, un tablet, un computer o uno smartphone. Il telegramma inoltrato per via telematica ha la stessa valenza giuridica di quello tradizionale. La ricevuta che accompagna la sua emissione, di fatti, è il documento necessario a testimoniarne l’avvenuto invio.
Il destinatario, in questo modo, non ha alcuna possibilità di contestare la mancata ricezione del documento. Qualora volesse, ha tutto il diritto di farlo. Tuttavia, dovrà essere in grado di dimostrare di non aver ricevuto la comunicazione. La ricevuta che viene fornita all’invio del telegramma, infatti, contiene la data e l’orario di spedizione che attestano la prova certa della spedizione e la piena valenza ai fini legali del documento. Questo è valido sia se la consegna del telegramma è stata fatta di persona, sia se quest’ultimo è stato recapitato presso la cassetta postale del destinatario.
Quanto detto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, interpellata per esprimersi proprio su questo tema. Ciò significa che il telegramma può essere tranquillamente utilizzato, oltre che per le comunicazioni a cui si è accennato in precedenza, anche per la trasmissione di atti, il recupero crediti e le convocazioni in tribunale.