Lo sport nella Costituzione, CAMMINO: “strumento di inclusione e contrasto alla povertà educativa”

La Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie, accoglie con grande entusiasmo la modifica all'art. 33 della Costituzione

L’attività sportiva, entra nella Costituzione italiana. La Camera ha approvato, in seconda lettura e all’unanimità, la modifica all’art. 33 della Costituzione inserendovi: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

CAMMINO, la Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie, “accoglie con grande entusiasmo questa modifica avendo da sempre sostenuto l’attività sportiva come importantissima agenzia educativa: i luoghi dove si coltiva con serietà e professionalità sono comunità educanti nella promozione e formazione della persona.

E ciò senza dimenticare sia la funzione sociale dell’attività sportiva, praticata a qualunque livello, e predisposta all’inclusione ed al superamento di differenze tra persone, sia la funzione di salute, in quanto “naturalmente” destinata a garantire il benessere psicofisico di ogni persona che la pratica.

Ora più che mai il riconoscimento a livello costituzionale dell’attività sportiva deve garantire a tutte le persone, e soprattutto a quelle poste in condizione di marginalizzazione, la possibilità di svolgerla in strutture adeguate e diffuse in tutto il territorio nazionale in modo omogeneo.

È modalità concreta di effettivo contrasto della povertà sia economica sia di educativa, strutturata in alcuni territori; è strumento di socializzazione e superamento dell’isolamento cui sono esposte alcune persone particolarmente vulnerabili, in particolare, anziani e disabili”.

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