Ecco quando è possibile sciogliere i gruppi fascisti

Intanto la procura di Roma fa sequestrare il sito di Forza Nuova. Da Palazzo Chigi fanno sapere che è in corso un approfondimento giuridico sull'opportunità di scioglimento di formazioni che fanno uso della violenza

Su richiesta della procura di Roma la polizia postale ha notificato un provvedimento di sequestro del sito internet del movimento di estrema destra Forza Nuova. L’attività rientra nell’indagine avviata dai pm di Roma e relativa anche agli scontri avvenuti sabato nel centro della Capitale e che ha portato all’arresto di 12 persone.  Il reato per cui si è proceduto è quello di istigazione a delinquere aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici.

Ieri il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha ascoltato la richiesta del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che sarà rilanciata sabato dal palco di una manifestazione in piazza San Giovanni a Roma, di “sciogliere le forze politiche che si richiamano al fascismo, come prevede la Costituzione”. E a Landini ha spiegato che sì, il governo ne discuterà.

È in corso, spiegano a Palazzo Chigi, un approfondimento giuridico sulla opportunità di scioglimento di formazioni, come Forza Nuova, che fanno uso della violenza. Una valutazione che sembra slegata dalla mozione, osteggiata dal centrodestra, presentata dal Pd in Parlamento contro Fn.

È la Costituzione, o meglio la sua XII disposizione transitoria a vietare la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. A dare attuazione a questa norma è stata nel 1952 la legge Scelba, voluta dal governo De Gasperi in anni di grandi tensioni sociali e poi modificata nel 1975.

Quasi 20 anni dopo, con la legge Mancino del 1993, si è completato il quadro delle norme che puniscono le condotte riconducibili al fascismo e al razzismo.

La legge Scelba sanziona chiunque promuova od organizzi la costituzione di un’associazione, di un movimento o di un gruppo che persegua “finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista”.

Oppure chi pubblicamente esalti esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo o le sue finalità antidemocratiche. Condotte che vengono punite con pene detentive, multe e l’interdizione dai pubblici uffici. È l’articolo 3 della legge a disciplinare lo scioglimento di questi gruppi.

E sono due le ipotesi previste. Ci vuole una sentenza della magistratura che abbia accertato la riorganizzazione del disciolto partito fascista: in questo caso è il Ministro dell’interno, sentito il Consiglio dei Ministri, a ordinare lo scioglimento e la confisca dei beni. Oppure il governo può provvedere direttamente allo scioglimento con un decreto legge, ma solo in casi straordinari di necessità e di urgenza.

Sinora la fine di movimenti fascisti è stata decretata a seguito di sentenze della magistratura. E’ accaduto così per Ordine Nuovo, il movimento di estrema destra che era nato nel 1969: a novembre del 1973 fu sciolto dall’allora ministro dell’interno Paolo Emilio Taviani, a conclusione del processo per ricostituzione del partito fascista, che si concluse con pesanti condanne dei suoi dirigenti. Una sentenza che costò la vita al giudice Vittorio Occorsio, ucciso da Pierluigi Concutelli a Roma il 10 luglio 1976 in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo. In quello stesso anno, sempre all’esito di un processo, lo scioglimento di Avanguardia nazionale, fondata da Stefano Delle Chiaie.

Negli anni ’50 la legge Scelba ha superato più volte il vaglio della Corte costituzionale: in una pronuncia del 1958 la Consulta ha tuttavia precisato che la legge va contemperata con il diritto costituzionale alla libertà di pensiero, la cui compressione può essere ammessa solo quando sia “concreto” il pericolo per l’ordine democratico.

© StudioColosseo s.r.l. - studiocolosseo@pec.it
Il Sito è iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma n.10/2014 del 13/02/2014