È legittima la delibera con la quale la Giunta capitolina nel novembre scorso, nel ridefinire il perimetro della ‘Fascia Verde’ cittadina per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico, ha escluso tra le categorie derogate/esentate ai divieti di circolazione i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale non di linea. Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall’Associazione Tutela Legale taxi.
L’associazione ricorrente non contestava la correttezza e ragionevolezza delle misure disposte da Roma Capitale, né il potere dell’Amministrazione di adottare misure per contrastare l’inquinamento atmosferico, bensì solo la mancata equiparazione, ai fini dell’esenzione, fra tpl e taxi. Per il Tar la scelta dell’Amministrazione rientra nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, non è affetta da manifesta irragionevolezza e arbitrarietà e non contrasta con la disciplina normativa e/o regolamentare in vigore; e tutto ciò in quanto “nell’ordinamento giuridico, nazionale quanto regionale, non sussiste il principio della parificazione ad ogni effetto fra autoservizio pubblico di linea e non di linea”. Ecco che allora per i giudici “il trasporto pubblico di linea comporta ex sé un effetto di contrasto all’inquinamento, evitando l’utilizzo di una pluralità di autovetture, molto più incisivo rispetto al taxi, in cui l’utilizzo della vettura si pone, in linea generale, dal punto di vista dell’idoneità a ridurre l’inquinamento, quale ipotesi del tutto equipollente all’utilizzo di una vettura privata”. Alla fine per il Tar “non appare manifestamente irragionevole, o comunque discriminatorio, che l’Amministrazione, nel contesto del Piano di Intervento Operativo, e nell’adottare limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, abbia optato per non estendere ai taxi la deroga concessa al trasporto di linea e, al contrario, per applicare anche alle autovetture in servizio taxi le medesime misure applicabili per la generalità delle autovetture”.