Trasporti: Consulta su Ncc, lo Stato non può intervenire “con vincoli troppo stringenti” su concorrenza tpl

Secondo la Corte Costituzionale, il Mit sulla compilazione del foglio di servizio elettronico ha interferito in una materia ascrivibile alla competenza legislativa residuale e a quella regolamentare delle Regioni

Non spettava allo Stato “e, per esso, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero dell’interno, adottare il decreto 16 ottobre 2024, n. 226, recante la disciplina delle modalità di tenuta e di compilazione del foglio di servizio elettronico (Fdse) per il servizio di noleggio con conducente (Ncc)”. È quanto si legge in una nota delle associazioni riunite in Ora Ncc – Osservatori regionali autoservizi Ncc, in merito a sentenza della Corte Costituzionale.

Nel ricorso proposto dalla Regione Calabria avverso il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 16 ottobre 2024, numero 226 e delle relative circolari attuative, la Corte Costituzionale con la sentenza 163 del 2025 “ha ribadito quanto già indicato nella pronuncia 56 del 2020 in relazione al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Nella sentenza si legge che lo Stato non può intervenire in materia di concorrenza imponendo misure sproporzionate e vincoli troppo stringenti a carico degli operatori Ncc in quando andrebbe ad interferire nella materia ‘trasporto pubblico locale’, ascrivibile alla competenza legislativa residuale e a quella regolamentare delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, commi quarto e sesto, della Costituzione”, prosegue la nota delle associazioni Ncc.

L’esercizio della competenza legislativa statale “trasversale non può eccedere i limiti della ragionevolezza e proporzionalità nel perseguimento della finalità che delimita il suo stesso perimetro – prosegue la nota degli Ncc -. La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che: introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio Ncc, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa; impediscono la stipula di contratti di durata con operatori Ncc a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; impongono all’esercente Ncc l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico”. Come associazioni di rappresentanza Ncc “auspichiamo che questa importante sentenza metta fine ad anni di interpretazioni fantasiose della legge 21 del 92 e che si possa avviare, al più presto, una riforma organica strutturale tanto attesa dall’utenza e dagli operatori”, conclude la nota.

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