Il tribunale amministrativo del Lazio ha respinto un altro ricorso dell’Autorità garante della concorrenza del mercato che contestava la proroga del contratto di servizio da parte del Comune di Roma in favore di Atac per l’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale. I giudici della seconda sezione hanno ritenuto che la richiesta di annullamento, previa sospensione, della delibera del 31 marzo 2023 – con cui si prorogava il contratto in essere al 31 dicembre dello stesso anno – è “improcedibile”.
L’autorità, che anche recentemente ha sollevato le ragioni della messa a gara del servizio, ha impugnato l’atto sulla base di due contestazioni: da un lato, secondo Agcm, il Comune avrebbe superato il numero massimo di proroghe consentite dalla legge e sul punto viene richiamata la normativa europea nella misura in cui questa definisce che le proroghe possono essere effettuate per un periodo non superiore ai due anni, al fine di garantire la continuità del servizio ed evitare interruzioni a danno della collettività.
Dall’altro lato, partendo da questo assunto, Agcm sosteneva che ci fossero i tempi necessari perché il Comune procedesse ad affidare il servizio “in house”, quindi alla società comunale Atac che lo eroga per conto dell’amministrazione, o a metterlo a gara. Secondo i giudici, che hanno preso in esame la memoria difensiva presentata dall’avvocatura capitolina, va considerato che essendo trascorso il periodo di proroga contrattuale e che nel frattempo è intervenuta una successiva delibera, a ottobre scorso, con cui il servizio è stato affidato “in house” ad Atac e per questo il ricorso di Agcm, presentato a settembre 2023, è da ritenersi “improcedibile”. I giudici rilevano anche che nel frattempo l’autorità Agcm ha impugnato “con un autonomo ricorso incardinato innanzi a questo Tar (ricorso Nrg 616/2024)” anche le delibere di giunta Capitolina 67 del 9 agosto 2023 e la successiva deliberazione dell’Assemblea capitolina 159 del 19 ottobre 2023 con cui il Comune di Roma affida il servizio di trasporto pubblico locale ad Atac escludendo le linee periferiche.
“Se ne evince, quindi, che l’unica possibilità di una pronunzia giudiziale di annullamento riguarda proprio questi ultimi atti con cui Roma Capitale ha optato per l’affidamento in house quale modalità di gestione del servizio di trasporto pubblico locale”, scrivono i giudici, e si pronunciano negativamente rispetto alla richiesta di Agcm “di emettere comunque una sentenza di mero accertamento dell’illegittimità della deliberazione impugnata, nell’ottica di stigmatizzare la condotta sinora assunta da Roma Capitale e di conformare la sua successiva attività provvedimentale”. Per il Tar del Lazio quindi la richiesta dell’autorità “va disattesa” in quanto “il giudice può procedere a un accertamento dell’illegittimità di tale atto soltanto se la parte ricorrente abbia dichiarato di avere un interesse a fini risarcitori” e “nulla di tutto questo, tuttavia, appare prospettabile, né del resto è stato prospettato, nel caso di specie” quindi “il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire”.