Divorzio,assegno mantenimento:stop da Cassazione

Improvvisa sentenza della cassazione che rivede il concetto di assegno di mantenimento post divorzio. Salvaguardati i figli.

sogno spezzato

Abbiamo svoltato una prima volta nel 1970 con il successo del referendum sul divorzio. La legge 898/70 ha, sicuramente, liberato tante coppie da convivenze ormai inaccettabili e ha aperto a tutte le nuove unioni una via di fuga in caso di crisi, ma, per assurdo, ha anche fatto esplodere migliaia/milioni di “guerre dei Roses”.

Con lotte più o meno cruente ma sempre e comunque “costose” perchè per più di 40 anni l’assioma è stato: mi hai amato, ma QUANTO mi hai amato? Dove il quanto significa poter monetizzare in modo concreto (e ovviamente favorevole per il richiedente) il passato comune.
Ma da ieri cambia la musica e la Cassazione decide di svoltare nuovamente e completamente. Con la sentenza 11504/17 si rivede dalla base il concetto di “tenore di vita matrimoniale”, che in soldoni sarebbe “l’assegno di mantenimento” spettante al coniuge più debole. Fino ad ora la cifra stabilita dava la priorità allo stile di vita condotto durante gli anni vissuti insieme (la sentenza vale anche per le coppie di fatto). Insomma chi ha “beccato” il pollo o la pollastra o è riuscito, con fare sapiente ad “attaccare il cappello” sappia che non deve più essere certo di aver fatto tombola. Quindi sembra di poter dire addio ai divorzi super lusso e alle lacrime di ex mariti (per lo più) avviati ad un’esistenza grama pur di rispettare “la tassa” dovuta.

La Cassazione rivede e rivaluta l’indipendenza economica, la presenza di redditi personali e “di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari”, le capacità e le possibilità di entrare nel mondo del lavoro, l’età e lo stato di salute del richiedente. Sempre al al coniuge che richiede il mantenimento spetterà, poi,  l’onere di dimostrare di non avere i mezzi adeguati, di non poterseli procurare o di non avere una casa a disposizione. Quindi fine all’idea patrimonialistica del matrimonio e dell’unione intesa come un particolare tipo di assicurazione priva di scadenza… In questo ribaltone NON SONO mai messe in discussione la qualità e lo stile di vita dei figli.                       Ma la sentenza è talmente fresca e senza storia che dovrà essere testata e sicuramente meglio definita perchè ci pare che si possa cavillare (e molto) sul concetto di “autosufficienza economica e volontà nel ricercarla”. Troppe facili e comode chiavi di lettura possono diventare il dito dietro al quale nascondersi. Pensiamo, da profani, che anche il tenore di vita che per anni ha condizionato l’esistenza di una coppia vada tenuto in debito conto. Non deve essere facilitata l’attitudine ad abbandonare la famigliuola e fuggire sullo yacht.
Con queste premesse vedremo sicuramente aumentare i patti prematrimoniali che dovrebbero finalmente diventare quasi di routine come la formula”…nella buona e nella cattiva sorte..”

© StudioColosseo s.r.l. - studiocolosseo@pec.it
Il Sito è iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma n.10/2014 del 13/02/2014