Dl Semplificazioni, che confusione! Il miraggio di un Paese semplice

Procedure ancora più complesse alle quali si aggiunge una considerevole mole di adempimenti superflui a carico dei beneficiari delle nuove norme

Anche il governo Draghi conferma una tradizione ventennale del sistema politico. Ogni esecutivo sente la necessità di approvare un decreto semplificazioni che smonta parzialmente i precedenti ma al tempo stesso contribuisce alla stratificazione dell’architettura normativa del Paese. Il risultato è paradossale: semplificare significa delegificare, e non introdurre nuove norme che sembrano scritte da esperti di enigmistica piuttosto che da giuristi. Dettaglio non trascurabile, il provvedimento per le semplificazioni conta ben 67 articoli, leggermente meglio rispetto a quello del governo Conte 2 che era arrivato a 73 ma accomunati da un approccio confusionario nel quale si mescolano modifiche procedurali e norme di carattere generale.

La complessità delle norme si accompagna ad un’altra criticità del nostro ordinamento che è la mancanza di certezza e di stabilità nel tempo dei provvedimenti. Un fenomeno che è risultato il tratto principale nell’emergenza provocata dalla pandemia.

In quest’ottica i decreti per erogare i contributi a fondo perduto alle attività economiche a causa del Covid-19 rappresentano la sintesi perfetta delle ragioni per cui l’Italia scivola nella classifica “Doing Business” della Banca Mondiale al 68mo posto dopo il Kosovo.

In 14 mesi sono stati varati quattro decreti dal Ristori Uno al Sostegni Bis, con profondi cambiamenti ad ogni nuova versione. L’ultima è certamente quella che presenta maggiori pregi sotto il profilo dell’equità. Prima di tutto non esclude alcun comparto e specifiche categorie di contribuenti. All’aumento della platea corrisponde anche un incremento del contributo, in particolare per le attività con giro d’affari fino a 100mila euro. La soglia per accedere ai benefici è un calo del fatturato del 30% rispetto al 33% dei precedenti decreti, ma rimane una evidente discriminazione: un’impresa che abbia accusato una flessione dei ricavi del 29% non riceverà nemmeno un euro. Le categorie più colpite sono il trasporto persone (quasi 9 imprese su 10 con un calo del fatturato superiore al 33%), alberghiero (70%), produzione gioielli e giocattoli. Ma in media il calo del fatturato per la manifattura è del 26,2%, identico al settore delle costruzioni mentre nei servizi la flessione media arriva al 28,4%. La maggioranza delle imprese non riceverà alcun sussidio.

Oltre alla ingiusta discriminazione la criticità del provvedimento si annida nella complessità delle procedure e nella considerevole mole di adempimenti superflui a carico dei beneficiari. Ad esempio è certamente apprezzabile l’introduzione del contributo aggiuntivo legato al calo dell’utile d’impresa. E’ tuttavia incomprensibile l’assenza di automatismo nell’erogazione. L’impresa deve presentare istanza condizionata alla trasmissione della dichiarazione dei redditi 2020 entro il 10 settembre nella quale il contribuente deve sottrarre gli aiuti ricevuti al risultato dell’impresa. Tutti dati già in possesso dell’Agenzia delle Entrate ma la cultura della complessità impone a cittadini e imprese di presentare più volte lo stesso dato.

Anche sul tema delle moratorie sui prestiti, la procedura è stata modificata forse perché troppo semplice. Dal decreto Liquidità dell’anno la moratoria era automatica ma nell’ultimo Sostegni Bis l’automatismo è stata depennato. L’impresa deve notificare per iscritto la richiesta di proroga all’istituto di credito entro il 15 giugno, pena la decadenza. Maliziosamente si potrebbe osservare che la presentazione di una richiesta presuppone la valutazione da parte della banca. Ma se la banca è obbligata a concedere la proroga qual è la ratio della nuova disposizione? Non parliamo di piccoli numeri, il 78% delle imprese con ricavi fino a 5 milioni sta ancora utilizzando le moratorie sui prestiti.

Cambiano i governi e le maggioranze, ma la strada per le semplificazioni rimane sempre la scalata dell’Everest.

 

 

 

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